Garante per la protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati\nè un organo collegiale previsto dall'art.30\ndella Legge 675/1996 Tutela delle persone\ne di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali\n(meglio nota come Legge sulla privacy).

I compiti del Garante

\nTra i diversi compiti del Garante (art.31) ci sono quelli di:\n* curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità;\n* curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano le misure di sicurezza dei dati;\n* promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori;\n* ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati;\n* vietare il trattamento dei dati, anche quando vi è solo il rischio che si verifichi un pregiudizio per qualche interessato;\n* segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;\n* essere consultato dal Governo o Ministeri quando questi predispongono nrome che incidono sulla materia;

I membri del Garante

Il Garante costituito da quattro membri, eletti da ciascuno\ndei due rami del Parlamento (due ciascuno), i quali\neleggono uno di loro come presidente, il voto\ndel quale prevale in caso di parità. I membri devono essere scelti tra persone che assicurino\nindipendenza e che siano esperti riconosciuti\nnelle materie del
diritto o dell'informatica.\nDeve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni.\nDurano in carica quattro anni (con al massimo una riconferma).
\nLink utili:\n* Sito ufficiale del Garante: http://www.garanteprivacy.it/ Argomenti correlati:\n* Segreto statistico\n* Legge sulla privacy\n




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