Risoluzione ONU 1497
La Risoluzione n.1497 delle Nazioni Unite venne decisa il primo ottobre 1960 in seguito alla protesta del governo autriaco (cofirmatario assieme all'Italia dell'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946) per il mancato rispetto da parte dell'Italia di tale accordo.
Questa risoluzione è stata interpretata da parte di alcuni osservatori come la conferma che la questione altoatesina non sarebbe una questione interna italiana, ma una questione internazionale e che l'Austria si sarebbe di fatto promossa garante della minoranza di madrelingua tedesca in Alto Adige.
A questa risoluzione ne seguì un'altra (la n.1661),\nche notando che la questione non è stata ancora risolta, invita le due parti (Italia e Austria) a continuare gli sforzi al fine raggiungere quanto previsto da questa risoluzione n.1497.
Il testo
\n(traduzione dal francese)
<b>1497 (XV). Lo status della lingua tedesca nella provincia di Bolzano (Bozen);\napplicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946</b>
<i>L'Assemblea generale,</i>
<i>Avendo esaminato</i> il punto 68 del suo ordine del giorno,
<i>Considerando</i> che lo status della lingua tedesca\ndella provincia di Bolzano (Bozen) è stato\nregolato da un accordo internazionale tra l'Austria\ne l'Italia, firmato a Parigi il 5 settembre 1946,
<i>Considerando</i> che tale accordo stabilisce un\nregime destinato a garantire gli abitanti di lingua \ntedesca della detta provincia "uguaglianza di dirittti\nrispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro\ndi disposizioni speciali destinate a salvaguardare\nil carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico\ndel gruppo di lingua tedesca",
<i>Considerando</i> che è sorta una controversia\ntra l'Austria e l'Italia a proposito dell'applicazione\ndell'accordo summenzionato,
<i>Desiderosa</i> di evitare che la situazione creatasi per\nla controversia non comprometta le relazioni amichevoli\ntra i due Paesi,
1. <i>Domanda insistentemente</i> alle due parti interessate\ndi riprendere le negoziazioni al fine di trovare una soluzione\na tutte le controversie relative all'applicazione degli\naccori di Parigi del 5 settembre 1946;
2. <i>Raccomanda</i> che, nel caso che le negoziazioni\nindicate al precedente paragrafo 1 non portino\na dei resultati soddisfacenti entro un termine ragionevole,\nle due parti prendano in considerazione la possibilità\ndi cercare di regolare i loro disaccordi con uno qualunque\ndei mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso\nil ricorso alla Corte internazionale di Giustizia,\no per ogni altro mezzo pacifico di loro scelta;
3. <i>Raccomanda ugualmente</i> ai paesi summenzionati\ndi astenersi da ogni azione che potrebbe compromettere le \nloro relazioni amichevoli.
\n<i>909-esima seduta plenaria,<br>31 ottobre 1960.</i>\n
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