Segreto statistico
Scopo del segreto statistico è quello\ndi aumentare la qualità dell'informazione statistica\neliminando la convenienza a comportamenti\nopportunistici da parte di chi deve fornire\nil dato statistico \n(p.es. la persona intervistata nelle indagini demoscopiche,\nil dirigente di un'azienda nelle indagini presso le aziende).
Pertanto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare,\nlo scopo primario del segreto statistico non consiste\nnel tutelare la privacy \n(come nel caso del segreto d'ufficio o della\nnormativa sulla protezione dei dati personali)\no interessi nazionali (come nel caso del segreto di stato)\no il corretto svolgimento della vita economica\no la salute pubblica (segreto medico)\no l'ordine pubblico (segreto istruttorio)\no altri interessi (dai quali derivano la segretezza del voto,\nil segreto del confessionale, il segreto per i giornalisti, ecc.).
Infatti il segreto statistico si applica anche contro\nla volontà del diretto interessato, mentre negli altri casi\nil diretto interessato vi può rinunciare.\nChiaramente nulla può impedire al diretto interessato\ndi fornire di propria iniziativa le stesse informazioni\na chi vuole lui. Ciò gli permette comunque di fornire\ninformazioni diverse a soggetti diversi, \nsenza che nessuno lo possa verificare,\ne pertanto l'obiettivo del segreto statistico viene\nraggiunto.
Il motivo è che il diretto interessato potrebbe altrimenti\navere convenienza a fornire informazioni non veritiere\nnella speranza di rivarne dei vantaggi. Serve anche\nper incentivare le persone (o le aziende) a rispondere\nin quanto altre persone (o aziende concorrenti)\nnon vengono a conoscenza delle informazioni fornite.\nConsiderato che la qualità dell'informazione statistica\nsi basa sulla fiducia che l'intervistato o azienda hanno\nnei confronti di chi lo promette, è evidente\nche chi promette questo segreto, deve essere credibile\ne dunque non solo deve mantenere il segreto statistico,\nma deve evitare qualsiasi comportamento\n(tipicamente approfittare di cavilli giuridici o lacune\nnella normativa, ma anche formulazioni dubbie nei questionari\no materiale informativo)\nche possa far credere che il segreto promesso non venga mantenuto.\nEffettivamente le norme prevedono che il segreto statistico\nsi possa applicare in casi particolari anche a dati \naggregati e non solo ai dati individuali.
Solitamente sono previste deroghe, quando \ngli interessi tutelati dal segreto statistico\nsoccombono ad altri interessi più rilevanti.
Il segreto statistico in Italia
In Italia il segreto statistico è di fatto\nregolamentato dall'art.9 del DL n.322 del 6 settembre 1989\n(vedasi SISTAN):
\nArt.9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche \ncomprese nel programma statistico nazionale da parte degli\nuffici di statistica non possono essere esternati se non in \nforma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun \nriferimento relativamente a persone identificabili e possono \nessere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati \no diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalià \nche rendano non identificabili gli interessati ad alcun \nsoggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio\ndella pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non \npossono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente \ngli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione \nnella quale è inserito l'ufficio di statistica può, \nsentito il comitato di cui all'art.17, chiedere al \nPresidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad \nestendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4.[...]\n
Il terzo comma dell'art.10 del DL n.281 del 30 luglio 1999\nDisposizioni in materia di trattamento dei dati personali\nper finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica\n(previsto dalla Legge 675/1996, detta erroneamente Legge sulla privacy), \nspecifica inoltre che
- I dati personali trattati per scopi statistici e di\nricerca scientifica non possono essere utilizzati per\nprendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,\nnè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
Evidentemente senza prevedere eccezioni nel caso l'interessato\npotrebbe ricavarne un beneficio. Infatti nello stesso\ndecreto, all'art.7, si può notare come il trattamento\nper scopi storici preveda una precisazione, ovvero che\nI dati personali raccolti per scopi storici\nnon possono essere utilizzati per adottare\natti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli\nall'interesato,[...], pertanto possono essere usati\nper adottare provvedimenti favorevoli all'interessato.
Tale differenzazione è piuttosto sensata: i dati storici\nesistono di già, mentre quelli statistici vengono\ncreati con l'indagine statistica. Inoltre con l'art.7\nsi stimola la disponibilità da parte degli interessati\na fornire dati di rilevanza storica,\nnel caso questi si aspettino dei vantaggi concreti \ndalla loro partecipazione.
\n----\nLink interessanti:\n* Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/\n* Sito privato dedicato alla privacy: http://www.privacy.it/\n* Sito dell'ISTAT: http://www.istat.it/\n
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